Il Piano Transizione 4.0 avviato con la Legge di bilancio 2020 prevede importanti novità per quanto riguarda il sostegno economico alle aziende. Tra queste, una delle più rilevanti è sicuramente l’introduzione di un nuovo credito di imposta che assorbe l’iper ammortamento e tutte le altre misure di Industria 4.0.

Il piano è stato studiato nell’ottica di essere maggiormente inclusivo. La programmazione si basa su tre anni, dal 2020 al 2022 e prevede, a differenza di quanto accadeva in passato, un unico strumento per sostenere le aziende.

Si tratta appunto di un credito di imposta, le cui aliquote variano in relazione all’ambito di applicazione e anche della tipologia di beni agevolabili.

 

Le aliquote del nuovo credito d’imposta

Più in dettaglio, gli incentivi economici sono applicati secondo le seguenti indicazioni:

  • per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali Industria 4.0, spetta un credito d’imposta del 40% del costo di acquisizione per investimenti fino a 2,5 milioni e del 20% del costo di acquisizione per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  • per investimenti aventi come oggetto beni materiali strumentali nuovi “ordinari” (non Industria 4.0), il credito di imposta è attribuito nella misura del 6% del costo di acquisizione, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • per gli investimenti aventi come oggetto beni immateriali Industria 4.0 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, anche mediante soluzioni di cloud computing), il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura del 15% del costo di acquisizione, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Questo credito di imposta è fruibile separatamente rispetto a quello per i beni materiali, mentre in passato era richiesto l’acquisto di prodotti rientranti in entrambe le due categorie di beni.

 

Solo beni materiali strumentali nuovi

Tutti e tre i crediti d’imposta si applicano agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato italiano, effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Quali i beni soggetti al credito d’imposta

Secondo quanto disposto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 i casi in cui è riconosciuto un credito d’imposta del 40% o del 20% devono riguardare beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati. Questo, in pratica, si traduce in macchine utensili il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori e azionamenti, come macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; macchine per il confezionamento e l’imballaggio; macchine per la manifattura additiva; robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot; magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

  • controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller); interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  • interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive.

Inoltre, tutte le macchine citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);
  • dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;
  • filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Sono previste anche indicazioni inerenti l’assicurazione delle qualità e della sostenibilità, tra questi per esempio sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo, sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali; sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti; sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud; componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici.

Devono infine essere presenti dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0, come sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore o interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

 

Come usufruire del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.

La fruizione può avvenire a decorrere:

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”;
  • dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.

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